Il 29 agosto 2012 è entrato in vigore il del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012), che permette la costituzione della SRLS, meglio nota come “Srl ad un euro”.
Molte sono state le richieste ed i contatti (di cui vi ringraziamo) che abbiamo ricevuto da voi lettori per conoscere qualche particolare in più sulle srl aventi un euro di capitale sociale per I giovani under 35.
Già in precedenza ci siamo chiesti se la srl ad 1 € risolva i problemi e ne abbiamo analizzato i risvolti pratici.
L’obiettivo del provvedimento è essenzialmente quello di far “girare l’economia” soprattutto nell’ambito giovanile in modo da incentivare I giovani under 35 ad investire su sè stessi e sulle proprie idee.
Quest’obiettivo lo si vuole perseguire riducendo i costi, sia a livello di capitale sociale, sia a livello di investimento effettivo iniziale.
Nel decreto sono specificati due nuovi tipi di società:
Lo scopo primario è quello di ridurre i costi vivi a livello societario, che effettivamente tra bolli e registri scoraggiano e limitano grandemente il fare impresa.
Facciamo chiarezza.
Come anticipato in precedenza nei risvolti pratici della srls, lo statuto per questo tipo societario non è modificabile. Pena la perdita dei privilegi sopra citati, è necessario aderire alla forma standard imposta.
Questo tipo societario entra in gioco se si dovesse ricadere tra gli Over 35 o (secondo un orientamento non ancora pienamente confermato) si volesse uscire dallo schema dello statuto standard, volendo sempre mantenere il beneficio del capitale ridotto. ll modello della SRLC non prevede le esenzioni sopra citate. Bisognerà quindi tornare a sborsare con le modalità normali previste dalla normativa prevista relativa alla srl attuale: notaio e oneri vari.
Sarà quindi necessario, a seconda dei casi, o adottare fin dal principio questo modello, oppure operare una trasformazione successiva (con i dovuti costi). Stesso dicasi nel caso che uno dei soci compia il 35esimo anno di età. Da precisare che, secondo le attuali interpretazioni, il passaggio da uno all’altro tipo societario non è un’effettiva trasformazione societaria, ma solo un cambio di statuto (a riguardo un approfondimento).
Il conferimento iniziale resta sempre a partire da solo un euro (con il limite di 9,999 € e sono esclusi altri tipi di conferimenti diversi dal denaro); ma, rispetto alla formulazione iniziale, ora è previsto un accantonamento annuo degli utili pari al 25%, sino al raggiungimento dei 9.999€ (sulla falsariga del modello tedesco).
ll regime dei minimi e i modelli societari sopra elencati non sono da confondere: il regime dei minimi si applica solo ai singoli imprenditori individuali (professionisti/ freelancer) e non prevede nessun adempimento di tipo societario; gli altri sono vere e proprie società dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale.
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