Durante questo ultimo periodo si sente spessissimo il termine factoring collegato (nella maggior parte dei casi) al termine impresa e PMI.
Ma cos’è il factoring?
Il factoring, come puoi ipotizzare dal nome, è una forma negoziale di matrice inglese e non ha una propria traduzione in italiano ma il concetto ti sarà chiaro tra poche righe. Iniziamo.
Il factoring è essenzialmente un contratto con due soggetti attivi coinvolti:
In sostanza in questo contratto il factor acquista a titolo oneroso crediti NON ancora esigibili di un’impresa cedente così denominata in quanto cede tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale.
Ovviamente il guadagno c’è per entrambi le parti ed essenzialmente l’impresa cedente ottiene dal factor una lunga serie di servizi, dietro un corrispettivo consistente in una commissione.
Quindi l’impresa cede in sostanza i suoi crediti al factor, il quale dietro una commissione offre dei servizi all’impresa stessa.
Qui in sostanza va evidenziata la caratteristica più importante, ovvero la cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor.
E’ prassi costante che il factor conceda all’impresa cliente ANTICIPAZIONI sull’ammontare dei crediti gestiti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
Ma perchè risulta così fortemente in crescita questo tipo di contratto?
Essenzialmente come avrai capito dietro il contratto di factoring si cela un’operazione di finanziamento dell’impresa cliente e come è stato sottolineato prima la cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo.
Il punto di riferimento è costituito dalla legge n.52 del 1991 (relativa all’acquisto dei crediti d’impresa) che ha previsto l’istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d’impresa.
Nell’ordinamento italiano il factoring risulta comunque essere un contratto atipico che trova applicazione in presenza di determinati presupposti:
Per quel che riguarda l’oggetto della cessione:
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